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ORDINAMENTO LEGISLATIVO - ARMATE DI NUMEA, i cavalieri

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view post Posted on 9/11/2017, 19:36

Il "Membro" per Eccellenza

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ORDINAMENTO LEGISLATIVO - ARMATE DI NUMEA

La nobiltà di Numea, riunita in Concilio, unitamente agli ordini militari dei Cavalieri di Noah e dei Sigilli dell’Arcano
RILEVATA la necessità di assicurare l’ordine e la sicurezza delle armate di Numea, dei loro Nobili e dei membri tutti durante i raduni militari;
PRESO ATTO della condizione di pericolosità e dei possibili rischi conseguenti ad azioni dei singoli all’interno dei raduni stessi;
CONSTATATA la necessità di creare un corpus legislativo e di uno o più organi in grado di farlo rispettare, giudicarne le violazioni e comminare le necessarie pene
EMANA il seguente decreto.
Art.1
Classificazione dei reati
1. Vengono classificati come crimini contro gli armati i reati elencati al presente comma:
a. Aggressione;
b. Furto;
c. Rapimento;
d. Omicidio (volontario);
2. Vengono classificati come crimini contro il bene comune o l’ordine costituito i reati elencati al presente comma:
a. Occultamento, sottrazione, manomissione, distruzione o appropriazione non preventivamente autorizzata dal Concilio Nobiliare dei Cristalli autoctoni;
b. Occultamento di possesso o ritrovamento di Erbe Catalizzatrici al Concilio Nobiliare;
c. Occultamento, sottrazione, manomissione, distruzione o appropriazione delle Erbe Catalizzatrici già influenzate da decisione del Concilio Nobiliare;
d. Frode ai danni dell’ordine costituito e/o del Concilio Nobiliare;
e. Incitazione alla sommossa e all’insubordinazione nei confronti dell’ordine costituito;
f. Millantare titoli pubblici;
g. Possesso di oggetti illegali o rubati;
h. Spergiuro ai danni dell’ordine costituito e/o del Concilio Nobiliare;
i. Schiavitù;
j. Tradimento ai danni delle armate secondo disciplina militare;
k. Usura;
Art.2
Classificazione delle pene
1. Esistono tre (3) differenti tipologie di pene, elencate nel presente articolo e classificate in ordine di intensità crescente, dalla più lieve alla più grave.
2. L’entità della pena e contestualmente le modalità di applicazione della stessa vengono decise dalla corte che presiede l’emissione della sentenza a seconda della gravità del reato e in accordo con quanto stabilito nell’art. 3.
3. Pena di PRIMO grado (pena lieve) – Risarcimento Amministrativo; questo tipo di pena prevede il pagamento in denaro o in beni (oggetti) o servizi (corvée o lavoro obbligatorio), come risarcimento per il comportamento criminoso tenuto dal soggetto.
a. Tale risarcimento viene corrisposto direttamente alla parte offesa, se possibile.
b. Se la parte offesa non è in grado di usufruire in maniera diretta del risarcimento, esso verrà corrisposto in maniera indiretta alla stessa parte (attraverso i legami nobiliari o altri legami di appartenenza).
c. Tale risarcimento deve essere corrisposto dal soggetto a cui viene comminata la pena.
d. In caso di impossibilità diretta da parte del soggetto condannato a corrispondere quanto stabilito, tale onere spetterà in maniera indiretta alla stessa parte (attraverso i legami nobiliari o altri legami di appartenenza).
e. Nei casi in cui i punti c. e d. risultano inapplicabili (perché il soggetto non ha possedimenti né legami di sorta con alcun soggetto o gruppo, ovvero su richiesta del soggetto stesso solo se approvata dalla corte), il risarcimento può essere corrisposto in una delle modalità alternative presentate nel comma 2. Il valore del risarcimento da corrispondere, in caso di conversione da una modalità all’altra, risulta essere doppio di quello dovuto.
4. Pena di SECONDO grado (pena moderata) – Restrizione delle libertà individuali; questo tipo di pena prevede la restrizione di libertà individuali, quali la possibilità di possedere o avere con sé denaro o beni di vario tipo e natura, la possibilità di avvicinarsi o interagire con determinate persone o luoghi o cose, la possibilità di portare armi.
a. Le modalità di applicazione della pena vengono stabilite dalla corte in fase di emissione della sentenza in modo da assicurare l’applicabilità della pena stessa.
b. Gli appartenenti agli ordini che rappresentano il Potere Esecutivo sono autorizzati ad eseguire controlli sui soggetti a cui è stata comminata la pena di cui al presente articolo e comma.
c. In caso di inadempienza o mancato rispetto della pena, il soggetto incorre nel reato configurato al punto e., comma 2 dell’art.1, in aggiunta ad ogni eventuale ulteriore reato configurabile.
5. Pena di TERZO grado (pena elevata) – Pena di morte; questo tipo di pena prevede l’esecuzione capitale del soggetto.
a. Le modalità di applicazione della pena vengono stabilite dalla corte in fase di emissione della sentenza in modo da assicurare l’applicabilità della pena stessa.
b. In base alla gravità del reato configurato per cui la pena capitale viene comminata, in fase di emissione della sentenza, la corte può stabilire che la pena venga considerata eseguita e conclusa all’atto della morte del soggetto ovvero perpetua, in maniera da prevedere un’imprevista resurrezione del soggetto o ritorno dalle Nebbie.
c. La corte incarica formalmente gli appartenenti agli ordini che rappresentano il Potere Esecutivo (ed essi solamente) di eseguire la sentenza in fase di emissione della stessa.
d. Nell’atto dell’esecuzione della pena di cui al presente articolo, per gli incaricati di cui al punto c. comma 5 del presente articolo non si configura il reato di omicidio.



Art.3
Pene applicabili
1. Per ognuno dei reati di cui all’art. 1, la corte può comminare una pena in accordo con il presente articolo e secondo la tabella seguente:
Reato, come da art.1 Grado di pena comminabile, come da art. 2
Aggressione PRIMO SECONDO
Furto PRIMO SECONDO
Rapimento PRIMO SECONDO
Omicidio (volontario) SECONDO TERZO
Occultamento, sottrazione, manomissione, distruzione o appropriazione non preventivamente autorizzata dal Concilio Nobiliare dei Cristalli autoctoni; SECONDO TERZO
Occultamento di possesso o ritrovamento di Erbe Catalizzatrici al Concilio Nobiliare; SECONDO TERZO
Occultamento, sottrazione, manomissione, distruzione o appropriazione delle Erbe Catalizzatrici già influenzate da decisione del Concilio Nobiliare; SECONDO TERZO
Frode ai danni dell’ordine costituito e/o del Concilio Nobiliare; SECONDO
Incitazione alla sommossa e all’insubordinazione nei confronti dell’ordine costituito; SECONDO TERZO
Millantare titoli pubblici; SECONDO
Possesso di oggetti illegali o rubati; SECONDO
Spergiuro ai danni dell’ordine costituito e/o del Concilio Nobiliare; SECONDO
Schiavitù; PRIMO SECONDO
Tradimento ai danni delle armate secondo disciplina militare; TERZO
Usura; PRIMO SECONDO


2. In caso di reati multipli, qualora venisse emessa una sentenza per due o più pene di PRIMO grado, la corte ha facoltà di convertire due pene di PRIMO grado in una singola di SECONDO grado, indipendentemente dal grado massimo previsto per i singoli reati di cui al comma 1.
3. In caso di reati multipli, qualora venisse emessa una sentenza per quattro o più pene di SECONDO grado, la corte ha facoltà di convertire tutte le pene di SECONDO grado in una singola di TERZO grado, indipendentemente dal grado massimo previsto per i singoli reati di cui al comma 1.

Art.4
Potere giudiziario

1. Il potere di giudizio sui crimini elencati all’Art.1 viene affidato agli ordini di cui al presente comma:
a. Cavalieri di Noah;
b. Sigilli dell’Arcano.
2. Gli ordini di cui al comma 1 avranno il potere di chiamare a giudizio gli individui non di sangue nobile che vengono accusati di reato di cui all’Art.1, giudicare gli imputati secondo criteri di imparzialità, giustizia ed equità, e comminare una pena commisurata al reato e alle attenuanti accertate.
3. Gli ordini di cui al comma 1 avranno il potere di chiamare a giudizio gli individui di sangue nobile che vengono accusati di reato di cui all’Art.1 e giudicare gli imputati secondo criteri di imparzialità, giustizia ed equità. La decisione della pena spetterà, in questo caso, al Concilio Nobiliare, secondo gli stessi criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 5
Potere esecutivo

1. Il potere esecutivo viene affidato agli ordini di cui al presente comma:
a. Tormentatori;
b. Guardie Arcane;
c. Spade Erranti;
d. Guerrieri del Clan.
2. Gli ordini di cui al comma 1 avranno il potere di prendere in custodia e portare a giudizio gli accusati di reato, nonché avranno il dovere di collaborare con gli ordini di cui all’Art.4 comma 1 per l’esecuzione delle indagini.
3. Gli ordini di cui al comma 1 avranno il compito di mettere in atto la sentenza emessa di cui all’Art.4 comma 2 e 3.

Art. 6
Sollevamento di eccezione

1. È data facoltà ai Nobili tutti di sollevare eccezioni rispetto ai reati elencati di cui all’Art.1, richiedendo un processo per un reato non compreso previa accettazione da parte degli ordini di cui all’Art.4.

Art. 7
Validità delle leggi

1. Tutti gli articoli del presente decreto hanno valore di legge per tutti coloro che prendano parte ad un raduno militare al di fuori delle giurisdizioni di cui al presente comma:
a. Vesperia;
b. Noah;
c. Porto Freddo;
d. Inisfaal;
e. Garsma;
f. Calen;
g. Nuova Thillvargan;
h. Valle dei Morti;
i. Bosco dei Pruni;
j. Eremo della Clessidra;
k. Valle degli Innocenti;
l. Grotte;
m. Tetra Roccaforte;
n. Parnassus;
o. Redentiar;
p. Innegar.
2. All’interno delle giurisdizioni di cui al comma 1 vigono le leggi previste dall’ordinamento interno a ciascuna di esse.

Art. 8
Aggiornamento del Decreto

1. L’Articolo 1 del presente decreto può essere modificato con delibera a maggioranza semplice del Concilio Nobiliare, avendo tenuto conto dei pareri degli ordini di cui all’Art.4 comma 1.
2. Gli Articoli 4 comma 1 e 5 comma 1 possono essere modificati con delibera a maggioranza semplice del Concilio Nobiliare.
3. Gli articoli non interessati dai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere modificati con delibera unanime del Concilio Nobiliare.

Luogo Data
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Per i Cavalieri di Noah Per il Concilio Nobiliare
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Per i Sigilli dell’Arcano ____________________
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